Soluzioni personalizzate per il riciclo degli scarti di produzione
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FAMA S.r.l.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA FAMA S.r.l.

Art. 1 - Prezzi. I prezzi si intendono al netto, franco nostra produzione di Thiene salvo diverse indicazioni in offerta. Il prezzo di vendita è quello in vigore al momento della conclusione del contratto ovvero della accettazione dell’offerta.

Art. 2 .- Conferme, anticipi. La sottoscrizione dell’ordine di acquisto da parte del compratore è vincolante ed irrevocabile. Le conferme d’ordine rilasciate ad agenti e rappresentanti devono essere da noi accettate con apposita accettazione d’ordine scritta. Le proposte devono essere accompagnate dall’ anticipo prescritto.  Nel caso in cui l’ ordinazione fosse revocata dal compratore, il versamento effettuato resta acquisito a titolo di indennità. Gli anticipi sono sempre infruttiferi.

Art. 3 - Consegna. Il termine di consegna dei beni è convenuto secondo quanto indicato  nelle condizioni commerciali di vendita in sede di contratto. La consegna si intende eseguita ad ogni effetto con la semplice comunicazione(anche con invio fattura) che le cose vendute sono a disposizione dell’ Acquirente o consegnate al vettore.

Dal momento della consegna restano a carico dell’ Acquirente tutti i rischi e le spese inerenti.  Nel caso in cui fosse pattuito il ritiro della merce da parte del compratore è convenuto il termine essenziale e perentorio di giorni 10 dalla messa a disposizione comunicata per iscritto. In caso di mancato ritiro della merce entro tale termine, non si esime l’acquirente dagli impegni di pagamento con tutte le conseguenze di legge fatti salvi i maggiori danni.

Art. 4 - Pagamenti. Il compratore dovrà effettuare, per l’intero importo, i pagamenti relativi alle fatture della merce a lui destinata, nella valuta convenuta e con le modalità concordate. Il ritardato pagamento comporta automaticamente, a carico dell’ Acquirente, la decorrenza degli interessi di mora nella misura prevista dal D.Lgs. 321/02, senza pregiudizio di ogni altro diritto della FAMA S.r.l. Il mancato pagamento nei termini contrattuali stabiliti, farà cessare ogni obbligo di garanzia da parte della FAMA S.r.l. Il presente paragrafo costituisce clausola risolutiva espressa e il compratore dichiara di rinunziare alla comunicazione di cui all’ art. 1456 secondo comma civile, cosicché la clausola risolutiva espressa diverrà operativa con la semplice notifica di atti ingiunzionali che si rendessero eventualmente necessari. I versamenti effettuati andranno a beneficio della Venditrice a titolo d’ indennità salvo maggiori danni e ciò in deroga a quanto previsto dall’ art. 1526 C.C.

Art. 5 - Spedizioni. Le spedizioni sono fatte per conto, per rischio ed a spese del compratore salvo differenti pattuizioni in sede di contratto.

Art. 6 - Collaudi e Montaggi. L’ Acquirente dovrà indicare una persona di riferimento durante il montaggio a cui rivolgere le richieste e fornire la manovalanza, gli aiuti e mezzi d’ opera necessari. Inoltre è tenuto a provvedere un opportuno locale per la custodia del materiale e degli attrezzi che si considereranno in deposito necessari presso di lui. Il collaudo positivo deve avvenire non oltre 15 giorni dalla messa in moto dell’ Impianto e non oltre 30 gg. dalla consegna materiali. L’ Acquirente ha l’ obbligo di mettere a disposizione del costruttore, il materiale  necessario al collaudo definitivo dello stesso e di fornire l’energia elettrica necessaria alla messa in moto dell’ Impianto.

Art. 7 - Modificazioni nella costruzione. Non vi è obbligo di apportare ai prodotti già costruiti, od in corso di costruzione, destinati al compratore, le modifiche richieste successivamente all’ordinazione.

Art. 8 - Garanzia. Il macchinario nuovo e le attrezzature nuove vengono garantite per un massimo di dodici mesi consecutivi dalla data di collaudo, mediante sostituzione o riparazione gratuita, a scelta del costruttore, dei pezzi di fabbricazione riscontrati quali difettosi a seguito di prova a carico del Cliente. Sono esclusi dalla garanzia: i difetti ed i guasti dovuti a trascurata manutenzione, a manovre errate, ad usura normale ed in particolare le parti di macchine normalmente soggette a ricambio periodico. Le spese di manodopera, viaggio, vitto, alloggio e diarie restano a carico del Cliente, salvo accordi diversi menzionati nel contratto di vendita. La garanzia verrà a cessare anteriormente ai dodici mesi in caso di superamento delle 2500 ore di lavoro. La garanzia verrà altresì a cessare anteriormente qualora il contaore venga manomesso o non vengano osservate le norme sull’uso prescritte nel manuale di uso e manutenzione e qualora i guasti al macchinario siano provocati da incuria, trattamento errato, inosservanza delle norme di manutenzione da parte del Cliente, nonché, in caso di deterioramento causato da incidenti o anche da modifiche e applicazioni non autorizzate. Inoltre il Costruttore declina qualsiasi responsabilità per rotture dei macchinari causate dall’uso improprio o diverso da quello contrattuale. La sostituzione dei pezzi e le riparazioni non interrompono il decorso del termine di garanzia, per i nuovi pezzi valgono i termini di scadenza della garanzia globale del macchinario. In nessuno dei casi previsti dal presente articolo il compratore può pretendere la risoluzione del contratto o un risarcimento di danni per il periodo di inoperosità della macchina.

Art. 9 - Tasse, imposte ed altri oneri. Le tasse e le imposte inerenti la presente vendita sono ad esclusivo carico del compratore. Le spese di registrazione, trascrizione e tutte le eventuali altre spese inerenti e conseguenti il presente contratto, sono a carico del compratore, ad eccezione nel caso in cui la registrazione e/o l’uso del contratto sia richiesto dal venditore per suo esclusivo interesse.

Art. 10 - Reclami. Eventuali reclami e contestazioni da parte dell’ Acquirente devono essere inoltrati alla FAMA S.r.l. a mezzo di lettera raccomandata entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Qualunque reclamo, protesta o denuncia di vizi non daranno diritto all’ Acquirente di sospendere o ritardare i pagamenti.

Art. 11 - Assicurazioni. L’ Acquirente si impegna a coprire le forniture con assicurazione di adeguato valore contro ogni rischio a favore della venditrice fino alla totale estinzione del pagamento (salvo accordi diversi).

Art. 12 - Riservato dominio. Fino al saldo definitivo del prezzo pattuito in contratto, la Venditrice conserva per patto espresso - che costituisce condizione essenziale del contratto di vendita - il riservato dominio e quindi la proprietà assoluta su tutto quanto è oggetto della fornitura, e pertanto:

a)tali macchinari non potranno essere ceduti né prestati a terzi per nessuna ragione o uso;

b) l’ Acquirente dovrà denunciare alla Venditrice, entro 24 ore, con raccomandata R.R., tutte le azioni esecutive, pignoramenti o sequestri permettendo eventuali visite di controllo da parte di incaricati della Società;

c) la trascrizione prevista dall’ art. 1524 secondo comma C.C. sarà effettuata a cura della Venditrice ed a spese dell’ Acquirente.

Art. 13 - Privilegio. Sino al saldo definitivo di quanto dovuto, la Venditrice, alternativamente a quanto indicato al n. 12, conserva privilegio ex art. 2762 C.C. in relazione al prezzo non pagato al momento dell’ acquisto.

Art. 14. - Foro competente. Legge italiana. Per qualsiasi contestazione, comunque dipendente da questo contratto o collegantesi con il medesimo, ed anche in ipotesi di continenza o connessione di cause ove la Venditrice sia convenuta, è esclusivamente competente il Foro di Vicenza.